Jure Sanguinis (dal latino “diritto di sangue”) è il principio secondo cui la cittadinanza italiana si eredita attraverso l'ascendenza e la discendenza piuttosto che il luogo di nascita. A differenza della naturalizzazione, che richiede la residenza, il Jure Sanguinis consente alle persone con antenati nati in Italia di richiedere la cittadinanza, spesso senza aver mai vissuto in Italia. Tuttavia, le recenti modifiche alla legge sulla cittadinanza italiana ai sensi della legge 74/2025 (precedentemente decreto-legge n. 36/2025) hanno introdotto nuove restrizioni significative che potrebbero influire sull'idoneità delle persone.

Per molti anni non c'erano limiti generazionali e i richiedenti potevano spesso rivendicare la cittadinanza attraverso i bisnonni o anche antenati precedenti. Ora la situazione è cambiata a seguito della legge 74/2025. A partire dal 24 maggio 2025, l'Italia ha emanato norme di ammissibilità più severe per le richieste di jure sanguinis.

Queste norme richiedono ai richiedenti nati all'estero di dimostrare un legame diretto ed esclusivo con l'Italia.

  1. I richiedenti possono ora rivendicare la cittadinanza solo per discendenza attraverso un genitore o un nonno (non più attraverso i bisnonni o le generazioni precedenti);
  2. Il genitore o il nonno italiano del richiedente deve aver avuto solo la cittadinanza italiana (non, ad esempio, la doppia cittadinanza statunitense/italiana) al momento della nascita del richiedente o, se deceduto, al momento della morte del genitore o del nonno;
  3. Se il richiedente è nato all'estero e possiede un'altra cittadinanza, può comunque avere diritto alla cittadinanza italiana se il genitore o il genitore adottivo ha risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno due anni dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita o dell'adozione del richiedente;
  4. I figli non sono più considerati automaticamente cittadini a meno che un genitore non dichiari formalmente la cittadinanza presso il consolato entro un anno dalla nascita del figlio (o entro il 31 maggio 2026, per i nati entro il 27 marzo 2025). Se tale termine non viene rispettato, il bambino dovrà risiedere in Italia per 2 anni e soddisfare i requisiti linguistici italiani per poter presentare la domanda;
  5. I richiedenti che hanno presentato la domanda completa entro il 27 marzo 2025, compresi tutti i documenti richiesti, continuano ad essere trattati in base alla vecchia legge. Alla luce di quanto sopra, i richiedenti possono comunque avere diritto alla cittadinanza se soddisfano i requisiti aggiornati previsti dalla legge italiana sulla cittadinanza. Tali requisiti includono:
  • ​I richiedenti sono di origine italiana e possono dimostrare una linea ininterrotta di cittadinanza
  • Il genitore o il nonno del richiedente è nato in Italia ed era cittadino italiano al momento della nascita del richiedente (o al momento della sua morte, se è deceduto prima della nascita del richiedente)
  • Il genitore o il nonno del richiedente era esclusivamente italiano (non naturalizzato altrove) al momento della nascita del richiedente o al momento della sua morte (se è deceduto prima della nascita del richiedente)
  • I richiedenti dispongono dei certificati di nascita, dei certificati di naturalizzazione e di altra documentazione necessaria a sostegno della loro richiesta
  • I richiedenti o i loro genitori sono nati dopo il 1° gennaio 1948, se la richiesta è presentata attraverso la linea materna. Se l'antenato italiano del richiedente è una donna nata prima del 1° gennaio 1948, essa non può trasmettere la cittadinanza ai figli nati prima di tale data. La nuova legge non elimina questa restrizione basata sul sesso.
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