La Convenzione dell'Aja del 1965 e la notifica via email in Cina

La Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Settimo Circuito ha ribaltato una decisione del tribunale distrettuale, che respingeva un’istanza di annullamento di una sentenza in contumacia per mancanza di regolare notifica, ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1965, ritenendo che, laddove la Convenzione sia applicabile, essa costituisca l’unico mezzo valido di notifica e vieti la notifica tramite e-mail in Cina. Kangol LLC contro Hangzhou Chuanyue Silk Import & Export Co., Ltd., causa n. 25-2205 (7° Cir., 29 maggio 2026) (Kirsch, Jackson-Akiwumi, Pryor, JJ.) Kangol ha citato in giudizio diversi convenuti, tra cui Hangzhou, per violazione del marchio, contraffazione, concorrenza sleale, falsa designazione di origine e diluizione del marchio. Kangol ha presentato istanza per un’ordinanza restrittiva temporanea (TRO) e l’autorizzazione a notificare a Hangzhou tramite e-mail, che il tribunale distrettuale ha approvato. Kangol ha inviato a Hangzhou un’e-mail contenente un link all’atto di citazione, alla TRO e a documenti aggiuntivi, dopodiché le parti hanno avviato trattative di conciliazione. Poiché Hangzhou non si è costituita dinanzi al tribunale distrettuale, quest’ultimo ha emesso una sentenza in contumacia a favore di Kangol. Successivamente, Hangzhou ha presentato un’istanza per l’annullamento della sentenza in contumacia, sostenendo che la sentenza fosse nulla, ai sensidell’articolo 60(b)(4) delle Norme Federali di Procedura Civile, poiché la Convenzione dell’Aia non consente la notifica tramite e-mail in Cina. Il tribunale distrettuale ha respinto l’istanza, concludendo che la Convenzione consente la notifica tramite e-mail in Cina. Hangzhou ha presentato ricorso in appello. La Corte d’Appello del Settimo Circuito ha riesaminato la questione de novo e ha valutato se la Convenzione fosse applicabile e, in tal caso, se essa vietasse la notifica viae-mail in Cina. Prima di entrare nel merito, la Corte d’Appello del SettimoCircuito ha respinto le argomentazioni di Kangol, secondo cui Hangzhou avrebbe rinunciato alla propria eccezione relativa alla notifica e che la sua istanza di annullamento fosse stata presentata fuori termine. La Corte ha spiegato che la partecipazione di Hangzhou alle trattative di conciliazione non aveva creato una ragionevole aspettativa che essa avrebbe contestato la causa nel merito né costituiva in altro modo una rinuncia alle proprie eccezioni di giurisdizione. La Corte ha inoltre ritenuto che l’istanza presentata da Hangzhou, ai sensi dell’articolo 60(b)(4), fosse stata depositata entro un termine ragionevole, ai sensi dell’articolo 60(c)(1) delle Norme Federali di Procedura Civile, osservando che Hangzhou aveva chiesto un provvedimento poco dopo che Kangol aveva eseguito con successo una parte della sentenza in contumacia, prelevando fondi da uno dei conti online di Hangzhou. Kangol ha sostenuto che la Convenzione dell’Aia sulla notifica non fosse applicabile poiché l’articolo 1 esclude i casi, in cui l’indirizzo della persona da notificare non sia noto e ha quindi affermato che l’indirizzo di Hangzhou non potesse essere determinato in modo attendibile nonostante i propri sforzi in tal senso. Nel valutare se l’indirizzo di un convenuto sia “sconosciuto”, i tribunali distrettuali richiedono generalmente ai ricorrenti di compiere sforzi ragionevolmente diligenti per accertare l’indirizzo postale del convenuto. Il tribunale distrettuale, tuttavia, non ha determinato se gli sforzi di Kangol soddisfacessero tale standard, concludendo, invece, che non fosse necessario risolvere la questione dell’applicabilità della Convenzione poiché, anche se questa fosse applicabile, essa consentiva la notifica tramite e-mail in Cina. La Corte d’Appello del Settimo Circuito ha innanzitutto analizzato il testo e la struttura della Convenzione dell’Aia, basandosi sulla giurisprudenza della Corte Suprema (tra cui Société Nationale Industrielle Aérospatiale contro Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale dell’Iowa (1987), Volkswagenwerk Aktiengesellschaft contro Schlunk (1988) e Water Splash, Inc. contro Menon (2017)) per concludere che, laddove la Convenzione si applica, essa specifica i metodi di notifica ammissibili ed esclude quelli non autorizzati dai suoi termini. Gli articoli 11e 19 rafforzano questa conclusione poiché preservano espressamente determinati metodi di notificazione autorizzati da accordo tra le parti o dal diritto interno dello Stato ricevente, indicando che la Convenzione prevede altrimenti un insieme chiuso di metodi di notifica ammissibili. La Corte d’Appello del Settimo Circuito ha poi valutato se una qualsiasi disposizione della Convenzione autorizzasse la notifica tramite e-mail in Cina. Sebbene nessuna disposizione consenta espressamente la notifica tramite e-mail, le parti hanno contestato se l’e-mail costituisca un “canale postale”, ai sensi dell’articolo 10, lettera a). La Corte ha rifiutato di risolvere tale questione, concludendo che non fosse necessario farlo poiché la Cina si è espressamente opposta alla notifica tramite i metodi autorizzati dall’articolo 10, lettera a). Di conseguenza, anche supponendo che la posta elettronica potesse qualificarsi come canale postale, l’articolo 10(a) non potrebbe autorizzare la notifica tramite e-mail in Cina. La Corte d’Appello del Settimo Circuito ha concluso che, qualora la Convenzione fosse applicabile, la notifica tramite e-mail a un convenuto in Cina sarebbe stata irregolare, poiché la Convenzione autorizza solo metodi di notifica specificati e la Cina ha sollevato obiezioni all’unica disposizione, che potrebbe, in teoria, comprendere la notifica tramite e-mail. Poiché il tribunale distrettuale non ha mai determinato se la Convenzione fosse applicabile in primo luogo (in particolare, se l’indirizzo di Hangzhou fosse “noto”, ai sensi dell’articolo 1), la Corted’Appello del Settimo Circuito ha annullato la sentenza e rinviato il caso al tribunale distrettuale affinché risolvesse tale questione preliminare.

Nota pratica: Ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1965, le parti devono attenersi ai metodi di notifica esplicitamente previsti dalla Convenzione, ad eccezione dei metodi alternativi consentiti dagli articoli 11 e 19.

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