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Nuovi obblighi dell’UE in materia di requisiti di etichettatura per le garanzie legali, le informazioni sulla riparazione e gli aggiornamenti software
A partire dal 27 settembre 2026, in tutta l’UE si applicheranno obblighi informativi più rigorosi per gli operatori B2C, sia nei negozi fisici che nel commercio online. Questi nuovi requisiti interesseranno anche le aziende svizzere, che commercializzano i propri prodotti ai consumatori all’interno del mercato unico dell’UE. I nuovi obblighi di informazione derivano dalla cosiddetta “Direttiva sul rafforzamento dei diritti dei consumatori” (Direttiva UE 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo dei consumatori nella transizione verde attraverso una migliore protezione contro le pratiche sleali e una migliore informazione ( “EmpCo”). Attraverso il Regolamento di esecuzione UE 2025/1960 del 25 settembre 2025, la Commissione europea ha specificato la struttura e il contenuto dell’avviso armonizzato sulla garanzia legale di legge e dell’etichetta armonizzata per le garanzie commerciali di durata. Tali requisiti si applicheranno a partire dal 27settembre 2026.
L'impatto dell'Empowering Consumers Directive (Direttiva UE 2024/825) sulle aziende italiane è profondo e strutturale. L'Italia ha recepito formalmente la norma con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026), integrando i nuovi obblighi direttamente all'interno del Codice del Consumo.
1. Tolleranza Zero sui "Green Claims" Generici
Fino ad oggi, molti prodotti della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) in Italia hanno sfruttato slogan ecologici senza reali certificazioni. Dal 27 settembre 2026, l'uso di termini come "ecologico","sostenibile", "green" o "amico della natura" è vietato a meno che l'azienda non possa dimostrare un'eccellenza ambientale riconosciuta e pertinente.
Per superare i controlli ed evitare sanzioni, le aziende italiane devono motivare i propri claim usando principalmente tre strade:
- Certificazioni pubbliche ufficiali come l'Ecolabel UE.
- Marchi ambientali di Tipo I conformi alle norme ISO 14024.
- Metodologie scientifiche standardizzate della Commissione Europea, come la PEF (Product Environmental Footprint)
2. Terremoto nel Marketing della Neutralità Carbonica
Moltissime aziende italiane (specialmente nei settori alimentare, dei trasporti e dei servizi) promuovono prodotti definendoli "a impatto zero", "carbon neutral" o "compensati"
- Il divieto: Non è più possibile dichiarare che un prodotto ha un impatto ridotto o neutro basandosi sull'acquisto di crediti di carbonio esterni (es. piantare alberi dall'altra parte del mondo per compensare le emissioni di una fabbrica in Italia).
- L'impatto: I claim ambientali devono riflettere esclusivamente la riduzione reale delle emissioni interne alla catena del valore (filiere) dell'azienda.
3. Effetto a Cascata sulle Filiere (Rapporti B2B)
Sebbene la direttiva nasca per tutelare il consumatore finale (B2C), essa sta stravolgendo i rapporti tra imprese (B2B). Un'azienda italiana, che vende al pubblico, non può rischiare di pubblicare dati falsi forniti dai propri partner commerciali. Di conseguenza, i grandi marchi e la GDO stanno modificando i contratti di fornitura, imponendo alle PMI fornitrici standard severissimi di tracciabilità e documentazione tecnica verificabile.
4. Focus su Durabilità, Software e Riparabilità
Le imprese, che producono o distribuiscono beni tecnologici ed elettrodomestici, devono rivedere i propri processi:
Garanzie in evidenza: Sarà obbligatorio introdurre un'etichetta armonizzata a livello UE per rendere visibile la garanzia commerciale di durabilità.
Aggiornamenti trasparenti: È vietato spingere l'utente a fare aggiornamenti software non necessari, che rallentano il dispositivo o simulano un'obsolescenza precoce.
Vigilanza e Sanzioni in Italia
L'autorità designata a vigilare sul rispetto del D.Lgs.30/2026 è l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato -Antitrust). In caso di violazione e pratiche di greenwashing, le sanzioni stabilite sono severissime:
Sanzione Amministrativa Nazionale: Fino a 10 milioni di euro
InfrazioniTransfrontaliere (UE): Fino al 4% del fatturato annuo dell’azienda
Misure Cautelari: Ordine di rimozione del messaggio e sospensione dell’attività commerciale fino a 30 giorni
Danno Reputazionale: Obbligo dipubblicazione del provvedimento di condanna a spese dell’azienda
Oltre all'Antitrust, le imprese italiane si trovano a dover gestire il rischio di cause civili per “concorrenza sleale” intentate dai competitor onesti o azioni collettive (class action) avviate dalle associazioni dei consumatori.
L'impatto del recepimento italiano della EmpCo (D.Lgs.30/2026) colpisce in modo profondo e differenziato i settori chiave del Made in Italy. Esaminiamo l'impatto specifico su due dei comparti più esposti: il Tessile/Moda e l'Agroalimentare.
1. Settore Moda e Tessile: La fine del "Greenwashing di Facciata"
Il settore tessile è storicamente uno dei più inclini all'uso di green claims generici. Con le nuove regole scattate a settembre 2026, l'intero modello di marketing dei brand di moda italiani deve essere stravolto.
Addio alle collezioni"Conscious" o "Eco-friendly": Molti marchi di fast fashion e luxury hanno utilizzato per anni linee di abbigliamento contrassegnate da etichette vaghe (es. "Linea Sostenibile"). Dal 27settembre 2026, queste diciture sono vietate se applicate all'intero capo, ameno che l'azienda non dimostri che l'intero ciclo di vita del prodotto sia certificato (es. tramite Ecolabel UE).
Restrizione sulle percentualidi riciclo: Espressioni come "T-shirt ecologica perché fatta di poliestere riciclato" non sono più ammissibili se solo il 20% del filato è riciclato e il resto è materiale vergine. Il claim deve essere iper-specifico: "Questo capo contiene il 20% di poliestere riciclato certificato GRS".
La tracciabilità B2B e il passaporto digitale: Per evitare sanzioni dall'Antitrust (AGCM), i grandi brand di moda stanno obbligando i propri fornitori (i distretti tessili italiani come Prato, Biella o Como) a fornire fogli tecnici inattaccabili, anticipando l'adozione del Digital Product Passport (DPP). Se un fornitore dichiara il falso sulla provenienza biologica del cotone, il brand rischia una multa fino a 10 milioni di euro.
2. Settore Agroalimentare: Regole ferree su Packaging eCO2
In Italia, il cibo e il vino sono pilastri economici. L'agroalimentare subisce un impatto fortissimo, soprattutto per quanto riguarda il confezionamento e le politiche di sostenibilità aziendale.
Il divieto assoluto sui claim "Carbon Neutral": Era diventato comune trovare sugli scaffali dei supermercati italiani confezioni di latte, passate di pomodoro o caffè con la dicitura "Prodotto a emissioni zero" o "CO2Neutral". Nella quasi totalità dei casi, questo risultato veniva ottenuto acquistando crediti di carbonio (es. finanziando progetti diriforestazione). Da adesso questo è illegale. Il packaging alimentare non può vantare la neutralità climatica se questa non è ottenuta riducendo le emissioni interne alla filiera agricola e di trasporto del prodotto stesso.
Packaging "Amico della Natura": Scrivere sulle bottiglie di plastica o sui cartoni del latte frasi come "Confezione sostenibile" o "Bottiglia amica dell'ambiente" fa scattare il sequestro della merce. Le aziende alimentari devono eliminare queste diciture e sostituirle solo con dati tecnici approvati (es. "Plastica riciclata al 50%" o "Carta proveniente da fonti gestite in modo responsabile certificata FSC").
Prodotti biodegradabili ecompostabili: Molti alimenti pronti utilizzano vaschette o capsule di caffè pubblicizzate come "100% biodegradabili". La EmpCo vieta il claim se la biodegradabilità avviene solo in condizioni industriali specifiche e non nell'ambiente domestico, a meno che non sia specificato chiaramente come il consumatore debba smaltire il rifiuto (es. "Compostabile esclusivamente in impianti industriali - conferire nell'umido").