La notifica degli atti processuali è una delle fasi fondamentali del contenzioso civile.

1. Introduzione

La notifica degli atti processuali è una delle fasi fondamentali del contenzioso civile. Una notifica corretta non solo garantisce che le parti ricevano la comunicazione dei procedimenti legali e abbiano l’opportunità di esercitare i propri diritti procedurali, ma stabilisce anche l’autorità del tribunale a conoscere della causa. Nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere, una notifica valida è altrettanto cruciale per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere.

Poiché i sistemi giuridici adottano approcci diversi alla notifica degli atti processuali, gestire un contenzioso transfrontaliero può rivelarsi particolarmente complesso. Sebbene i trattati internazionali forniscano un quadro comune, permangono differenze significative tra le diverse giurisdizioni. Il presente articolo esamina il significato giuridico della notifica degli atti processuali, mette a confronto gli approcci adottati dalle giurisdizioni di diritto civile e di common law e illustra le principali norme in materia di notifica previste dalle Regole Federali di Procedura Civile degli Stati Uniti e dal Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC), insieme alle considerazioni pratiche relative al contenzioso transfrontaliero.

2. Il significato giuridico della notifica degli atti processuali e gli approcci giuridici divergenti

Lo scopo fondamentale della notifica degli atti processuali è quello di soddisfare i requisiti del giusto processo procedurale. Negli Stati Uniti, questo principio affonda le sue radici nella clausola del giusto processo del Quattordicesimo Emendamento ed è stato chiaramente articolato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nella storica sentenza Mullane v. Central Hanover Bank & Trust Co. (1950).1 La Corte ha stabilito che il metodo di notifica deve essere ragionevolmente idoneo a informare le parti interessate del procedimento e a fornire loro l’opportunità di presentare le proprie obiezioni.

Sebbene questo principio abbia origine nel diritto statunitense, ha un significato molto più ampio. La notifica non è considerata efficace semplicemente perché sono state espletate le formalità procedurali. La questione fondamentale è se il metodo scelto fosse ragionevolmente idoneo a informare il convenuto e a fornirgli un’equa opportunità di rispondere.

Una notifica non regolare può privare il tribunale della giurisdizione sul convenuto e, in ultima analisi, compromettere l’esecutività di qualsiasi sentenza che ne derivi. Nelle controversie transfrontaliere, i tribunali chiamati a riconoscere o eseguire sentenze straniere verificano sistematicamente se la notifica sia stata conforme agli standard applicabili in materia di giusto processo. Una notifica viziata può quindi comportare il rifiuto di riconoscere o eseguire una sentenza altrimenti valida, aumentando in modo significativo sia i costi che i ritardi per le parti.

Il trattamento procedurale della notifica differisce fondamentalmente tra le giurisdizioni di common law e quelle di diritto civile, creando importanti difficoltà nei contenziosi transfrontalieri.

Le giurisdizioni di common law adottano generalmente un modello contraddittorio e incentrato sulle parti, in cui la responsabilità della notifica ricade principalmente sul ricorrente o sui suoi rappresentanti legali, mentre il tribunale svolge un ruolo prevalentemente di supervisione. Di conseguenza, la notifica tramite ufficiali giudiziari privati, avvocati o canali postali è ampiamente accettata, riflettendo una preferenza perl’efficienza procedurale e l’autonomia delle parti.

Le giurisdizioni di diritto civile, al contrario, considerano generalmente la notifica degli atti processuali come un esercizio dell’autorità giudiziaria e la affidano quindi ai tribunali o ad altre autorità pubbliche designate. Questo quadro è coerente con lo sviluppo storico dei sistemi di diritto civile, che attribuiscono maggiore importanza alla supervisione giudiziaria e all’esercizio della sovranità statale.

La distinzione assume particolare rilevanza nei contenziosi transfrontalieri. Ad esempio, la legge statunitense ha storicamente consentito la notifica tramite canali postali in determinate circostanze, mentre molte giurisdizioni di diritto civile considerano tali metodi incompatibili con la loro sovranità giudiziaria e si sono pertanto opposte ad essi ai sensi della Convenzione dell’Aia sulla notifica.

3. La Convenzione dell’Aia sulla notificazione: la pietra angolare della notificazione transfrontaliera

La Convenzione relativa alla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (la Convenzione dell’Aia sulla notificazione)2 è stata adottata per stabilire un quadro uniforme per la notificazione transfrontaliera degli atti processuali e per ridurre i conflitti tra i diversi ordinamenti giuridici.

Tuttavia, permangono differenze importanti. Una delle più significative riguarda l’articolo 10, che consente la notificazione tramite canali postali a meno che lo Stato ricevente non si opponga. La Cina, la Svizzera e la Germania, tra gli altri, hanno formalmente sollevato obiezioni a tale disposizione al fine di preservare la sovranità giudiziaria. Di conseguenza, le parti in causa statunitensi evitano generalmente di notificare atti per posta in tali giurisdizioni e ricorrono, invece, al meccanismo dell’Autorità centrale previsto dalla Convenzione.

In linea di massima, i metodi di notifica transfrontaliera si dividono in due categorie: la notifica diretta e la notifica indiretta.

Notifica diretta

La notifica diretta non richiede il coinvolgimento delle autorità dello Stato ricevente. Esempi comuni includono la notifica diplomatica o consolare, la notifica postale, la notifica a mano, i metodi di notifica concordati, la notifica elettronica e, in circostanze limitate, la notifica mediante pubblicazione.

Questi metodi sono generalmente più rapidi ed efficienti. La notifica elettronica è diventata sempre più comune, in particolare con l’adozione da parte dei tribunali di sistemi digitali di gestione dei fascicoli. Tuttavia, la sua validità dipende solitamente dal consenso preventivo del destinatario e dalla conferma di ricezione. Allo stesso modo, la notifica mediante pubblicazione è generalmente considerata una misura di ultima istanza, poiché potrebbe non garantire un’efficace informazione del convenuto.

Notifica indiretta

La notifica indiretta richiede il coinvolgimento delle autorità pubbliche dello Stato ricevente. Viene tipicamente effettuata attraverso meccanismi di assistenza giudiziaria quali la Convenzione dell’Aia sulla notifica o il Regolamento UE sulla notifica (Regolamento (UE) 2020/1784).3 I documenti vengono trasmessi tramite le autorità centrali designate o i canali diplomatici. Sebbene questo approccio rispetti maggiormente la sovranità nazionale, è solitamente più lento rispetto alla notifica diretta.

La scelta del metodo di notifica appropriato richiede un equilibrio tra efficienza, costi e conformità giuridica. Le sezioni seguenti esaminano come questi principi operino nella pratica ai sensi delle Norme Federali di Procedura Civile degli Stati Uniti e del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).

4. Notifica degli atti processuali ai sensi delle Regole Federali di Procedura Civile degli Stati Uniti

La notifica degli atti processuali nei contenziosi federali statunitensi è disciplinata principalmente dall’articolo 4 delle Norme Federali di Procedura Civile (FRCP).4 L’articolo è concepito per conciliare l’efficienza procedurale con il giusto processo, garantendo che i convenuti ricevano tempestiva notifica del procedimento e consentendo al contempo che il contenzioso proceda senza inutili ritardi.

Notifica a società convenute nazionali

L’articolo 4(h)(1) prevede due metodi principali per notificare atti a una società negli Stati Uniti.

FRCP 4(h)(1)(A): La notifica può essere effettuata in conformità con il diritto processuale dello Stato, in cui ha sede il tribunale federale o dello Stato, in cui viene effettuata la notifica. Ciò offre agli attori la flessibilità di scegliere la procedura più appropriata alle circostanze del caso.5

FRCP 4(h)(1)(B): La citazione e l’atto di citazione possono essere consegnati direttamente a un funzionario, a un agente di gestione o generale, o a qualsiasi altra persona autorizzata per nomina o per legge ad accettare la notifica per conto della società.6

In pratica, il secondo metodo è spesso preferito perché evita la complessità delle diverse norme procedurali statali e di solito consente di completare la notifica più rapidamente.

Notifica a società straniere convenute: FRCP 4(h)(2) e FRCP 4(f)

La notifica alle società straniere è disciplinata dall’articolo 4(h)(2), che fa riferimento alle disposizioni in materia di notifica applicabili alle persone fisiche ai sensi dell’articolo 4(f), fatte salve alcune eccezioni. L’articolo 4(f) stabilisce tre metodi principali di notifica.

Metodo 1 (FRCP 4(f)(1)): Laddove esista un accordo internazionale applicabile, la notifica dovrebbe generalmente essere effettuata tramite tale accordo, più comunemente la Convenzione dell’Aia sulla notificazione.7

Metodo 2 (FRCP 4(f)(2)): Laddove nessun trattato applicabile disciplini la notificazione, o qualora il trattato non specifichi la procedura pertinente, l’articolo 4(f)(2) consente diverse alternative, tra cui la notificazione in conformità con la legge del paese di destinazione,8 la notificazione tramite rogatoria,9 o,ove consentito, la notificazione per posta con ricevuta firmata.10 Poiché le rogatorie vengono trasmesse attraverso i canali diplomatici, spesso richiedono diversi mesi per essere completate e sono generalmente utilizzate solo laddove non sia disponibile alcun meccanismo convenzionale.

Metodo 3 (FRCP 4(f)(3)): L’articolo 4(f)(3) consente inoltre a un tribunale di autorizzare metodi alternativi di notifica, a condizione che non siano vietati dagli accordi internazionali.11 La notifica tramite e-mail è uno degli esempi più noti. I tribunali approvano in genere la notifica alternativa solo quando i metodi convenzionali si sono rivelati impraticabili o inefficaci.

Nel complesso, l’articolo 4(f) mira a trovare un equilibrio tra il rispetto degli accordi internazionali e l’esigenza pratica di garantire che il contenzioso proceda senza indebiti ritardi.

Termini di notifica, termini per la risposta e rinuncia alla notifica

Come regola generale, la notifica deve essere completata entro 90 giorni dal deposito dell’atto di citazione. Se la notifica non può essere completata entro tale termine, il tribunale può richiedere all’attore di spiegare il ritardo e, se del caso, archiviare l’azione senza pregiudizio.

Il termine di 90 giorni non si applica generalmente alla notifica ai sensi degli articoli 4(f) o 4(h)(2). Questa eccezione è particolarmente importante nei casi, che coinvolgono convenuti cinesi, poiché la notifica tramite l’Autorità Centrale cinese ai sensi della Convenzione dell’Aia sulla notifica richiede spesso diversi mesi. Le parti dovrebbero quindi tenere conto di tali ritardi nella loro strategia processuale complessiva.

Una volta effettuata la notifica valida della citazione e dell’atto di citazione, un convenuto statunitense ha generalmente 21 giorni di tempo per depositare una risposta o una mozione ai sensi dell’articolo 12. L’articolo 4(d) stabilisce inoltre un meccanismo di rinuncia alla notifica volto a ridurre i costi della notifica formale. Un convenuto, che restituisca tempestivamente una rinuncia, non è tenuto a ricevere la notifica formale e dispone invece di 60 giorni per rispondere all’atto di citazione se si trova negli Stati Uniti, oppure di 90 giorni se si trova al di fuori degli Stati Uniti, a decorrere dalla data di invio della richiesta di rinuncia. Questo meccanismo offre a entrambe le parti tempo aggiuntivo per preparare le proprie difese, evitando al contempo i costi associati alla notifica formale.

Nel complesso, l’approccio statunitense riflette la natura contraddittoria del proprio sistema processuale, attribuendo alle parti la responsabilità primaria della notifica. Allo stesso tempo, il rigoroso rispetto delle norme in materia di notifica rimane essenziale, poiché una notifica viziata potrebbe in ultima analisi compromettere l’esecutività di qualsiasi sentenza.

5. Notifica degli atti processuali e termini di risposta dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti (UPC)

A differenza del sistema federale statunitense, in cui la responsabilità della notifica ricade in gran parte sulle parti, il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) adotta un approccio guidato dal tribunale. Ai sensi dell’articolo 271 del Regolamento di procedura dell’UPC, una volta depositata l’istanza di citazione, la responsabilità della notifica al convenuto spetta alla Cancelleria dell’UPC piuttosto che all’attore. Ciò riflette la tradizione di diritto civile, secondo la quale la notifica degli atti processuali è generalmente considerata una funzione giudiziaria.

L’UPC opera, inoltre, attraverso il proprio Sistema elettronico di gestione dei procedimenti (CMS). Una volta che una parte è rappresentata da un rappresentante legale registrato, le successive notifiche vengono generalmente effettuate per via elettronica tramite il CMS, eliminando la necessità di notifiche cartacee e rendendo più efficiente la gestione dei procedimenti.

Notifica all’interno degli Stati membri dell’UPC

L’UPC adotta una gerarchia di notifiche a più livelli per le parti domiciliate negli Stati membri:

a. Livello primario: Notifica elettronica (ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) 2020/1784)12

La notifica elettronica è il metodo preferito, ove possibile. I documenti possono essere inviati a:

i) Un indirizzo elettronico designato dal convenuto per la ricezione dei documenti giudiziari;

ii) La casella di posta elettronica registrata del rappresentante legale del convenuto13; oppure

iii) Un rappresentante autorizzato a ricevere la notifica per conto del convenuto.

La notifica elettronica è valida solo se sono soddisfatte due condizioni:

1) Il destinatario ha espressamente acconsentito a ricevere i documenti per via elettronica; e

2) Il destinatario conferma la ricezione, indicandone la data.

b. Livello secondario: Notifica tramite posta raccomandata

Qualora la notifica elettronica non sia disponibile o non vada a buon fine, la Cancelleria può notificare i documenti tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

c. Livello terziario: notificazione alternativa autorizzata dal tribunale

Se né la notificazione elettronica né quella postale sono praticabili, il tribunale può autorizzare un metodo alternativo di notificazione in conformità con la legge dello Stato membro interessato, purché sussista una valida motivazione.

Questo approccio graduale mira a bilanciare l’efficienza procedurale con la coerenza tra gli Stati membri partecipanti.

Notificazione ai convenuti al di fuori dell’UPC (compresa la Cina)

Qualora il convenuto si trovi al di fuori degli Stati partecipanti all’UPC, gli articoli 273 e 274 stabiliscono un quadro normativo distinto per la notifica transfrontaliera.

Canali transfrontalieri primari: Ove applicabile, la Cancelleria effettua la notifica ai sensi del Regolamento UE sulla notifica. In caso contrario, il processo sarà normalmente disciplinato dalla Convenzione dell’Aia sulla notifica o da un altro trattato internazionale applicabile. In assenza di qualsiasi trattato, potranno essere utilizzati i canali diplomatici o consolari.

Notifica alternativa di riserva: se questi metodi si rivelano inefficaci, l’UPC può autorizzare una notifica alternativa, qualora ciò sia consentito dalla legge dello Stato di destinazione e giustificato dalle circostanze del caso.

L’UPC mira a promuovere un contenzioso transfrontaliero efficiente, nel rispetto della sovranità degli Stati non membri.

Termini procedurali dell’UPC per la risposta

Una volta completata la notifica, i convenuti devono rispondere entro una serie di termini procedurali.

i)          Eccezioni preliminari: I convenuti, che intendano contestare la giurisdizione dell’UPC o altre questioni procedurali, devono presentare eccezioni preliminari entro un mese dalla notifica. È importante sottolineare che la presentazione di tali eccezioni non sospende automaticamente il termine per la presentazione di una difesa nel merito.

ii)        Memoria difensiva nel merito: La memoria difensiva deve essere depositata entro tre mesi dalla notifica. Essa deve includere le argomentazioni di fatto e di diritto del convenuto, l’interpretazione delle rivendicazioni, le prove a sostegno e, se del caso, le testimonianze.

iii)       Domanda riconvenzionale di revoca: qualora il convenuto contesti la validità del brevetto rivendicato, eventuali domande riconvenzionali di revoca devono essere presentate insieme alla memoria difensiva e corredate dai fatti, dai fondamenti giuridici e dalle prove pertinenti.

iv)       Punti chiave per le aziende cinesi coinvolte in contenziosi transnazionali

Per le aziende cinesi citate in giudizio come convenute in contenziosi federali statunitensi o in procedimenti dinanzi all’UPC, una delle garanzie procedurali più importanti è la Convenzione dell’Aia sulla notificazione. Nella maggior parte dei casi, i ricorrenti, che intendono notificare un atto a un convenuto cinese, devono avvalersi del meccanismo dell’Autorità centrale previsto dalla Convenzione, attraverso il Ministero della Giustizia cinese. Sebbene tale processo richieda spesso diversi mesi, il rispetto della Convenzione è generalmente essenziale per garantire la validità giuridica della notificazione.

In pratica, alcuni attori statunitensi cercano di accelerare il procedimento o di aumentare la pressione processuale sui convenuti cinesi, notificando gli atti alla filiale o alla succursale statunitense di un’azienda cinese, sostenendo che la filiale rientri nella definizione di “agente di gestione o agente generale”, ai sensi dell’articolo 4(h)(1)(B). In tal modo, cercano di effettuare una notifica interna negli Stati Uniti anziché procedere attraverso il meccanismo dell’Autorità Centrale della Convenzione dell’Aia sulla notificazione. L’efficacia di tale notifica dipende dai fatti specifici di ciascun caso. Le società cinesi dovrebbero pertanto valutare attentamente se i requisiti di notifica applicabili siano stati effettivamente soddisfatti prima di rispondere al procedimento.

Qualora l’attore non abbia né tentato la notifica ai sensi della Convenzione dell’Aia né ottenuto un’ordinanza del tribunale, che autorizzi una notifica alternativa ai sensi dell’articolo 4(f)(3), i convenuti possono, ove opportuno, contestare l’adeguatezza della notifica, ai sensi dell’articolo 12(b)(5). Ciò costituisce un’importante garanzia procedurale contro lo svolgimento del contenzioso sulla base di una notifica inefficace.

La notifica degli atti processuali è spesso considerata una formalità procedurale. Nei contenziosi transfrontalieri, tuttavia, può avere conseguenze strategiche significative. L’efficacia della notifica può determinare non solo quando ha inizio il procedimento, ma anche se un tribunale sia competente, se una sentenza possa essere successivamente eseguita e quale peso abbia ciascuna parte nel corso del contenzioso.

Per i consulenti legali interni e i professionisti della proprietà intellettuale, la notifica degli atti processuali dovrebbe quindi essere considerata un’importante considerazione strategica piuttosto che un semplice passo amministrativo. Una solida comprensione delle norme applicabili in materia di notificazione può aiutare le aziende a tutelare i propri diritti procedurali e a rispondere in modo più efficace alle controversie transfrontaliere.

 6. Notifica aconvenuti in Italia                                                                                                                                                                                                               

A differenza di Cina, Svizzera e Germania, l'Italia consente l'uso dei canali alternativi previsti dall'articolo 10 della Convenzione dell’Aia, inclusa la via postale. Tuttavia, lo fa ponendo precise condizioni e specificando come tali canali debbano essere interpretati e attuati sul proprio territorio:                                                                                                                                                                                                   

- La via postale (Articolo 10, lett. a): L'Italia ammette la notifica diretta per posta raccomandata dall'estero. Ciononostante,la giurisprudenza e la prassi raccomandano molta cautela perché le cartoline di ricevimento estere spesso certificano solo il recapito all'indirizzo e non la consegna effettiva nelle mani del destinatario, sollevando talvolta problemi di validità davanti ai giudici locali.

- Ufficiali giudiziari (Articolo 10, lett. b e c): L'Italia ha dichiarato alla Conferenza dell'Aia che solo gli ufficiali giudiziari afferenti ai tribunali italiani possono procedere alla notifica materiale degli atti. Avvocati privati o agenzie non sono autorizzati a effettuare notifiche in modo indipendente sul suolo italiano.

Una società statunitense, che desideri, quindi, notificare un atto di citazione a una società in Italia, ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1965, può procedere attraverso due canali principali:

Il canale ufficiale tramite l'Autorità Centrale

È la via più sicura per evitare future eccezioni di nullità della notifica in Italia o in sede di riconoscimento della sentenza negli StatiUniti.

La società statunitense (tramite il proprio legale o una process serving agency) deve compilare il modulo standard della Convenzione dell'Aia e inviarlo all'Autorità Centrale italiana, che è l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari (UNEP) presso la Corte d'Appello di Roma. L'atto di citazione statunitense dovrà essere interamente tradotto in lingua italiana con traduzione giurata (o certificata). Ricevuta la richiesta, l'Autorità Centrale italiana affiderà la notifica a un Ufficiale Giudiziario locale, il quale provvederà a consegnare l'atto alla società italiana (di solito tramite posta elettronica certificata - PEC, o di persona presso la sede legale).

Il canale postale diretto (Articolo 10a)

La società statunitense può inviare l'atto direttamente alla sede legale della società italiana tramite servizio postale internazionale registrato, come UPS, FedEx o DHL con avviso di ricevimento (con firma alla consegna). Sebbene sia un metodo valido per la Convenzione, è fortemente consigliato che l'atto sia comunque tradotto in lingua italiana. Se l'atto fosse solo in lingua inglese, la società italiana potrebbe legittimamente rifiutarlo o eccepire la violazione del diritto di difesa in un secondo momento, invalidando il procedimento. Come anticipato, non è possibile utilizzare "process servers" privati americani per consegnare l'atto a mani in Italia, poiché l'ordinamento italiano riserva questo potere esclusivamente agli Ufficiali Giudiziari pubblici.

7. Notifica a convenuti negli Stati Uniti

Per una società italiana, che deve notificare un atto giudiziario (come un atto di citazione) a una società negli Stati Uniti, il procedimento segue una logica speculare, basata sempre sulla Convenzione dell'Aia del 1965, ma con alcune importanti peculiarità del sistema legale americano.

Anche in questo caso, le strade principali a disposizione sono sostanzialmente due:

Il canale ufficiale tramite l’Autorità Centrale USA

L'avvocato italiano si rivolge all'Ufficiale Giudiziario (UNEP) in Italia. L'UNEP invia la richiesta ufficiale (compilando il modulo standard della Convenzione dell'Aia) all'Autorità Centrale statunitense. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha esternalizzato la gestione pratica delle notifiche internazionali a una società privata chiamata ABC Legal Services. Sarà un process server privato di questa agenzia a consegnare fisicamente l'atto. Tutti gli atti devono essere interamente tradotti in lingua inglese con traduzione giurata. Ogni società (LLC o Corporation) ha l'obbligo di nominare un Registered Agent (un agente per le notifiche) registrato presso lo Stato di costituzione (es. Delaware, NewYork). L'atto va, quindi, indirizzato specificamente al Registered Agent ufficiale della società, rintracciabile pubblicamente sui registri societari del Segretario di Stato americano.

Il canale postale diretto (Articolo 10a)

Gli Stati Uniti, esattamente come l'Italia, non hanno sollevato obiezioni all'Articolo 10(a) della Convenzione. La stessa Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la piena validità della notifica per posta per i soggetti, che si trovano sul territorio americano. L'avvocato italiano (se autorizzato alla notifica in proprio ex L. 53/1994) o l'Ufficiale Giudiziario italiano invia l'atto tramite raccomandata internazionale con avviso di ricevimento (o tramite corrieri internazionali come DHL/FedEx con prova di consegna firmata) direttamente al Registered Agent o alla sede legale della società negli Stati Uniti. Sebbene la Convenzione non la imponga rigidamente per il canale postale se il destinatario comprende la lingua, la traduzione in inglese è fortemente raccomandata per evitare che la società statunitense rifiuti il plico o eccepisca il difetto di conoscenza dell'atto. Anche se legalmente consentita, molti avvocati preferiscono comunque affidare la spedizione postale all'Ufficiali Giudiziario (UNEP) o procedere tramite l'Autorità Centrale. Il canale postale diretto gestito in proprio dall'avvocato presenta forti rischi legati alla ricevuta di ritorno internazionale, che spesso torna in Italia incompleta, con firme illeggibili o senza la chiara indicazione della qualifica del consegnatario (es. se abbia firmato un legale rappresentante o un semplice addetto). Questo espone la notifica a facili eccezioni di nullità davanti al giudice italiano.

 

Note a piè di pagina

1. Mullane v. Cent. Hanover Bank & Tr. Co., 339U.S. 306, 314 (1950) (in cui si sostiene che una notifica ragionevolmente idonea, tenuto conto di tutte le circostanze, a informare le parti interessate della pendenza dell’azione costituisce un requisito fondamentale del giusto processo).

2. Convenzione sulla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, art. 10, 15 novembre 1965, 20 U.S.T. 361, 658 U.N.T.S. 163 [di seguito “Convenzione dell’Aia sulla notificazione”] (in cui si afferma che la Convenzione non pregiudica la libertà di inviare atti giudiziari per via postale direttamente a persone all’estero, a condizione che lo Stato di destinazione non si opponga).

3. Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, GU 2020 (L 405) 40.

4. R. Civ. P. 4.

5. R. Civ. P. 4(h)(1)(A) (che incorpora la Fed. R. Civ. P.4(e)(1), la quale consente la notificazione “secondo la legge statale applicabile alla notificazione di una citazione in un’azione intentata dinanzi ai tribunali di giurisdizione generale dello Stato in cui ha sede il tribunale distrettuale o in cui viene effettuata la notificazione”).

6. R. Civ. P. 4(h)(1)(B) (“mediante consegna di una copia della citazione e dell’atto di citazione a un funzionario, a un agente di gestione o generale, o a qualsiasi altro agente autorizzato per nomina o per legge a ricevere la notificazione degli atti processuali e — se l’agente è autorizzato dalla legge e la legge lo richiede — inviando inoltre per posta una copia di ciascuno di essi al convenuto”).

7. R. Civ. P. 4(f)(1) (“mediante qualsiasi mezzo di notifica concordato a livello internazionale che sia ragionevolmente idoneo a garantire la notifica, come quelli autorizzati dalla Convenzione dell’Aia sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali”).

8. R. Civ. P. 4(f)(2)(A) (“come prescritto dalla legge dello Stato estero per la notifica in tale Paese in un’azione dinanzi ai suoi tribunali di giurisdizione generale”).

9. R. Civ. P. 4(f)(2)(B) (“come indicato dall’autorità straniera in risposta a una rogatoria o a una lettera di richiesta”).

10. R. Civ. P. 4(f)(2)(C)(ii) (“utilizzando qualsiasi forma di posta che il cancelliere indirizzi e invii alla persona e che richieda una ricevuta firmata”).

11. R. Civ. P. 4(f)(3) (“con altri mezzi non vietati da accordi internazionali, secondo quanto disposto dal tribunale”).

12. Regolamento (UE) 2020/1784, art. 19, GU 2020 (L 405) 40(che stabilisce i requisiti per la notifica elettronica):

i) Consenso preventivo: il destinatario deve acconsentire esplicitamente a ricevere gli atti tramite l’indirizzo elettronico specificato, comunicato al tribunale o all’attore.

ii) Conferma di ricezione: il destinatario deve presentare una conferma formale di ricezione che riporti la data esatta di consegna.

13 Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, art. 48, 19 febbraio 2013, GU 2013 (C 175) 1 (che definisce i rappresentanti legali includendo avvocati qualificati autorizzati a esercitare negli Stati contraenti dell’UPC e mandatari in materia di brevetti presso l’Ufficio europeo dei brevetti).

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